L’associazione nasce nel 2013 a fronte di un grosso recupero di ratti ceduti da un allevamento di ratti “feeder” (da pasto per rettili) in chiusura, riunendo gli ideali di volontari che già da tempo si occupavano singolarmente di adozioni di ratti domestici.
Eravamo convinti che l’unione facesse la forza, e così è stato: dal 2013 ad oggi ci siamo occupati di centinaia di ratti sparsi in tutta Italia, e siamo contenti dei risultati ottenuti finora, sperando di poter sempre migliorare!
STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA RATTI - RAT RESCUE ITALIA Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE È costituita ai sensi della legge 266/91 l’Associazione di volontariato animalista e tutela dei diritti animali e senza scopo di lucro denominata “Associazione Italiana Ratti - Rat Rescue Italia”, più avanti chiamata per brevità “associazione”. I fini sociali e l’organizzazione dell’associazione sono stabiliti nel presente statuto che viene adottato ed entra in vigore immediatamente. L'associazione ha sede nel comune di Bologna e potrà essere trasferita con semplice delibera d’assemblea solo su territorio italiano, senza dover modificare il presente statuto, ma dandone comunicazione alle autorità competenti. Possono essere costituite altre sedi secondarie, sezioni e dipendente, su decisione della sede centrale mediante delibera del Consiglio Direttivo, in ogni parte d’Italia e dell’Estero. Art. 2 CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE Rat Rescue Italia è un’associazione apartitica, apolitica e aconfessionale, non ha scopi di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti degli animali e svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti. L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà di volta in volta prima dello svolgimento dell’attività e solo previa autorizzazione e delibera del consiglio direttivo. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’associazione è costituita nel rispetto della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Ai sensi della democraticità della struttura, tutti gli organi vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci. Art. 3 SCOPI E FINALITÀ L'Associazione Italiana Ratti - Rat Rescue Italia è un’associazione di volontariato che non ha fini di lucro e si adopera per perseguire l’utilità sociale. Ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge di agire attivamente in difesa degli animali e a supporto dei proprietari, di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. L’associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale e si prefissa di tutelare gli animali non convenzionali da compagnia in genere, rivolgendo la propria attenzione soprattutto ai ratti da compagnia (Rattus norvergicus). Scopo primario dell’associazione è quello di informare e sensibilizzare verso una corretta gestione di questi animali, al fine di promuovere presso il pubblico una maggior consapevolezza e un allevamento etico e rispettoso. L’associazione opera nell’intento di prevenire situazioni di criticità e difficoltà da parte dei proprietari nel prendersi adeguatamente cura degli animali, nel prevenire gravidanze indesiderate, sovraffollamento, scarse condizioni igieniche, problematiche sanitarie potenzialmente zoonotiche, stress, maltrattamento e abbandono. A tale proposito l’associazione affianca i proprietari, supportandoli nelle problematiche gestionali e prendendosi carico degli animali non voluti, prevenendo situazioni di incauta cessione o abbandono, con conseguente disagio per la società. L’associazione mira a creare e diffondere cultura sul mondo dei ratti domestici, sulle caratteristiche della specie, sull’alimentazione, il mantenimento, la salute e la gestione quotidiana; a questo scopo, cerca di promuovere iniziative sul territorio per far conoscere al pubblico i ratti domestici e diffondere informazioni in merito. Parte dell’attività dell’associazione è quella di identificare ratti domestici abbandonati o in procinto di esserlo, recuperarli e curarne le criticità comportamentali e fisiche. L'associazione si propone poi di ricollocare questi animali, promuovendone l’adozione/affidamento responsabile anche attraverso siti web o altro, presso soggetti che diano garanzia di buon trattamento. Per perseguire gli scopi sopraindicati e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’associazione realizza i seguenti interventi:
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organizzazione di eventi con la partecipazione di veterinari e specialisti del settore, allo scopo di sensibilizzare e informare sulla corretta gestione dei ratti domestici. A questo scopo sono previste conferenze informative e giornate dedicate ai ratti e altri animali non convenzionali da compagnia;
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partecipazione ad eventi in collaborazione con enti ed altre associazioni per promuovere il lavoro svolto;
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divulgazione didattica nelle scuole o in altre associazioni nell’ambito di progetti di Pet-Therapy, come attività assistite con animali (AAA) ed educazione assistita con animali (AAE);
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collaborazione con le autorità locali per la soluzione di problemi inerenti la protezione, il benessere degli animali e il controllo delle nascite;
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istituzione e/o gestione di centri di assistenza e di ricovero per gli animali;
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attività editoriale, diffusione di materiale informativo cartaceo o digitale per promuovere il lavoro svolto dall’associazione, per aiutare il sostentamento della stessa;
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attività commerciali e produttive marginali, organizzazione di mercatini e raccolte fondi i cui ricavati verranno usati per finanziare gli eventi informativi e per mantenere e curare gli animali recuperati;
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recupero di animali provenienti da situazioni di abuso e maltrattamento, o con problemi fisici o comportamentali che il proprietario non è più in grado di gestire, e conseguente affido temporaneo o permanente dei ratti recuperati, con eventuale organizzazione di staffette per lo spostamento.
Art. 4 DURATA DELL’ASSOCIAZIONE La durata dell’associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. SOCI Art. 5 CATEGORIE DEI SOCI L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci: - Fondatori - Ordinari – Sostenitori – Volontari Attivi: 1) Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo. 2) Sono soci ordinari coloro che sono ammessi dal consiglio direttivo come soci e che abbiano corrisposto le quote sociali annuali. 3) Sono soci sostenitori coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l’associazione mediante il versamento, oltre alla quota annuale, di somme di particolare entità. 4) Sono soci volontari attivi coloro i quali svolgono attivamente il ruolo di volontario interno, prendendo parte ad attività quali gestione delle richieste di adozione, stallo temporaneo e non retribuito degli animali in carico all'associazione, gestione del sito e dei social, aggiornamento degli appelli di adozione, organizzazione degli eventi di raccolta fondi, e qualsiasi altra attività utile a perseguire gli scopi dell'associazione. I volontari attivi non vengono retribuiti in nessun modo e svolgono la loro attività in forma esclusivamente volontaria; la loro attività sottosta alle decisioni insindacabili del consiglio direttivo. La suddivisione degli aderenti alle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. In particolare tutti i soci soggetti al pagamento della quota sociale ed in regola con tale pagamento hanno diritto a partecipare a riunioni, attività, convegni ed altre manifestazioni organizzate dall’Associazione, nonché a partecipare all’Assemblea dei Soci. Le quote di iscrizione previste relativamente a ciascun anno per i soci ordinari sono determinate in sede di bilancio. Art. 6 REQUISITI DEI SOCI Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro. Art. 7 AMMISSIONE E DIRITTI DEI SOCI L’ammissione dei soci è libera. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di ammissione senza obbligo di motivazione anche in caso di non accoglimento. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione. La domanda di ammissione a socio deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall’organizzazione con il versamento della quota sociale successiva alla delibera del consiglio direttivo, e con l’osservanza delle seguenti modalità: - indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, codice fiscale; - dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La tessera rilasciata al socio con l’accettazione dell’iscrizione e a seguito del versamento della quota di adesione ha valore per tutto l’anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione. Il rifiuto del Consiglio Direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta. Art. 8 DOVERI DEI SOCI L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e dei relativi regolamenti nonché delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’associazione. Art. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – La qualifica di socio si perde per:
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decesso;
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mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
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dimissioni;
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espulsione.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione. La modalità di esclusione prevede un avvertimento scritto che esponga gli addebiti mossi, consentendo all’interessato facoltà di replica e audizione. Gli associati che abbiano, comunque, cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa. Art. 10 VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI Gli aderenti all'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. L'associazione può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia per il supporto delle attività dell’organizzazione. L’organizzazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni, stipulando con loro contratti a norma di legge, ed avvalersi dell’opera di prestatori autonomi. ORGANI SOCIALI Art. 11 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:
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l’Assemblea generale dei soci;
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il Consiglio direttivo;
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite per una durata di due anni e sono rieleggibili. ASSEMBLEA Art. 12 - L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno. La convocazione avviene tramite avviso scritto telematico contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima. L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. Art. 13 - L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi da altro membro del consiglio eletto dai presenti. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Art. 14 - L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni regolarmente iscritti da almeno sei mesi prima della convocazione dell’Assemblea. E’ ammessa una sola delega per ciascun socio. Art. 15 - L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:
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nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
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approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
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approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
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redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
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delibera su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la delibera dell’assemblea è inappellabile.
Art. 16 – L’assemblea straordinaria viene indetta dal Consiglio Direttivo qualora venga ritenuta necessaria. Essa delibera sulla modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera inoltre sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio, con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Art. 17 - Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 9 membri nominati dall’Assemblea ordinaria. Il primo consiglio direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del consiglio devono essere soci, rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Il consiglio elegge le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. In caso di dimissioni (scritte e indirizzate al consiglio), decesso o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo (in presenza di gravi motivi o qualora un consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni) si procederà a cooptazione (fino a nuove elezioni) tra coloro che, non eletti, abbiano raccolto il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del consiglio. Il consiglio direttivo può sfiduciare il Presidente, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il consiglio direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione. I membri del consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni. Art. 19 - E’ di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:
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eseguire le delibere dell’assemblea;
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formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
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predisporre il rendiconto annuale;
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predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
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deliberare circa l’ammissione dei soci;
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deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
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convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie;
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stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
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curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Art 20 - Il consiglio direttivo si riunisce sempre in un’unica convocazione almeno una volta a trimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno almeno 5 giorni prima. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o fax o posta elettronica senza il rispetto del termine suddetto. In caso di particolare necessità o urgenza, le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunione del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio Direttivo e vengano ratificate a verbale e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Soltanto il consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno. Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti (anche non soci) sugli argomenti da discutere. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi il potere di compiere determinati atti o categorie in nome e per conto dell’Associazione. PRESIDENTE Art. 21 – Il Presidente è colui che, nominato dal consiglio direttivo, presiede lo stesso nonché l’assemblea dei soci. Sono compiti del Presidente
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rappresentare l’associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
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convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
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deliberare spese in nome e per conto dell’associazione al di fuori di quanto stabilito dall’assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria;
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deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’associazione.
ALTRE CARICHE Art. 22 - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato. Il Segretario provvede al disbrigo della normale corrispondenza, provvede al tesseramento e redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è incaricato della riscossione delle quote associative e dell’amministrazione del patrimonio. Redige il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione, redige i libri e i documenti contabili, cura la gestione amministrativa dell’Associazione. Conserva i documenti da lui redatti e verificati presso la sede dell’Associazione. ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE Art. 23 – Le entrate della associazione sono costituite da:
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contributi dei soci;
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contributi di privati;
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contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
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contributi di organismi internazionali;
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donazioni o lasciti testamentari;
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rimborsi derivanti da convenzioni;
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entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
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introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.
I fondi saranno erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali. Eventuali avanzi verranno devoluti all’esercizio successivo. Art. 24 PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE Il patrimonio dell’associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa, da lasciti e donazioni diverse, dall’eventuale fondo di riserva. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale. I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci entro il mese di giugno. Art. 25 DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE All’associazione è vietato distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse ed accessorie. Art. 26 DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque, facoltà degli aderenti all’associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi, rivalutabili né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, recesso o esclusione dall’associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte. Art. 27 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo il disposto dell’art. 5, comma 4, della legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. NORME RESIDUALI Art. 28 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l'assemblea ai sensi delle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, nonché alle leggi speciali in materia, in particolare al D. Lgs. 460/1997 ed alla L.266/1991.